L'imposta sugli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13, 14 e 15, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto essere presentata, deve essere richiesta la imposta dovuta in base alle denunce prescritte dallo art. 18.
Per gli atti presentati per la registrazione, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti:
1) dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta principale;
2) dalla data in cui l'accertamento di maggior valore e' divenuto definitivo o e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 18 se si tratta di imposta complementare. Nell'ipotesi di occultazione di corrispettivo, di cui all'art. 70, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
3) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 18 se si tratta di imposta suppletiva.
La richiesta dell'ufficio, contenente la liquidazione dell'imposta, deve essere notificata al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 49.
La sopratassa e la pena pecuniaria devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.
L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.