Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 gennaio 1973
Art. 53. Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

Il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denuncie previste dall'art. 18 deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Il pagamento delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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