Il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denuncie previste dall'art. 18 deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Il pagamento delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento.