Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 gennaio 1973
Art. 19. Interpretazione degli atti

Le imposte sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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