La registrazione e' eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui e' stata richiesta.
L'ufficio puo' differire la liquidazione dell'imposta per non piu' di tre giorni; il differimento non e' consentito qualora ritardi o impedisca l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.
((La registrazione consiste nell'annotazione degli atti e delle denunce in appositi registri con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse; sono conservate in appositi volumi rilegati le richieste di registrazione, previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, sulle quali viene apposto il numero e la data di registrazione)) ((L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati))
L'ufficio, in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data e il numero della registrazione, la persona nei cui interesse e' stata richiesta ed il foglio e' il numero del registro, trascrive la liquidazione dell'imposta ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito.
L'annotazione deve essere apposta anche sugli atti eventualmente allegati, specificando la somma riscossa per la loro registrazione.
Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 26 deve esserne fatta espressa menzione.
Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per, le scritture private presentate in unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme.