Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 gennaio 1973
Art. 34. Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato

Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 18, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.
Se la durata dell'atto e' fatta dipendere dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 43.
Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 18 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo.
Per i contratti che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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