Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato posteriormente alla sua stipulazione, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 18.
Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del precedente comma non puo' essere inferiore al minimo.