Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 gennaio 1973
Art. 33. Contratti a prezzo indeterminato

Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato posteriormente alla sua stipulazione, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 18.
Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del precedente comma non puo' essere inferiore al minimo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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