Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 34Articolo 34 bis
Versione
1 gennaio 1973
Art. 35. Sentenze e provvedimenti giudiziari

Gli atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, i provvedimenti che rendono esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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