Articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 47Articolo 49
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
23 dicembre 1977
Art. 48. Valore venale

Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore venale dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza, il corrispettivo pattuito.
((Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma e' controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni))
Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore venale dell'azienda si intende costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passivita' risultanti dai libri contabili obbligatori o da atti che abbiano data certa a norma del codice civile , tranne quello che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere.
Per la determinazione di tale valore l'ufficio del registro tiene conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Entrata in vigore il 23 dicembre 1977
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