La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero se e' posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il contratto.
In ogni altro caso l'imposta e' dovuta in misura fissa se la risoluzione e' gratuita e in misura proporzionale quando e' pattuito un corrispettivo. Agli effetti della determinazione dell'imposta proporzionale il corrispettivo della risoluzione e gli effetti da questa derivanti si considerano disposizioni necessariamente connesse.
Il disposto del comma precedente si applica alle transazioni.