Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 gennaio 1973
Art. 27. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero se e' posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il contratto.
In ogni altro caso l'imposta e' dovuta in misura fissa se la risoluzione e' gratuita e in misura proporzionale quando e' pattuito un corrispettivo. Agli effetti della determinazione dell'imposta proporzionale il corrispettivo della risoluzione e gli effetti da questa derivanti si considerano disposizioni necessariamente connesse.
Il disposto del comma precedente si applica alle transazioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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