Articolo 5 del Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17
Articolo 4
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12 marzo 2019
Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 12 marzo 2019
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