sulle attivita' produttive 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, comma 1, lettera e), concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, dopo le parole: "degli oneri di gestione degli investimenti" sono inserite le seguenti: ", degli interessi passivi";
b) nell'articolo 10, comma 1, concernente la determinazione del valore della produzione netta per gli enti non commerciali:
1) dopo le parole: "esclusivamente attivita' non commerciali" sono inserite le seguenti: "e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell' articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999";
c) nell'articolo 17, concernente le agevolazioni di carattere territoriale e per particolari soggetti, al comma 3, le parole: da "definiti" a "n. 218" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione della Commissione delle Comunita' europee 1 marzo 1995, n. 95/455/CE"; nel medesimo comma la parola: "spese" e' sostituita dalla seguente: "retribuzioni";
d) nell'articolo 31, comma 1, riguardante il primo acconto dell'imposta, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.";
e) nell'articolo 45, concernente disposizioni transitorie, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente nelle misure del 1,9, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.";
f) nell'articolo 64, comma 2, concernente la facolta' di proroga dei contratti relativi all'accertamento e alla riscossione di taluni tributi locali, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999"; nel medesimo comma, le parole: "anteriormente alla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1998".
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , come gia' modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998 e ora dal presente decreto:
"Art. 7 (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) . - 1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici; b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonche' da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma; c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione; d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione; e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonche' delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli; f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici; g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali; h) delle altre spese amministrative.
2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente".
- Si riporta il testo dell' art. 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , come gia' modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998 e ora dal presente decreto:
"Art. 10 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e ). - 1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attivita' non commerciali e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell' art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 , e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986 . Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'art. 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla lettera c) dello stesso art. 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita' commerciali la base imponibile a queste relativa e' determinata secondo la disposizione dell'art. 5, comma 2, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base al predetto rapporto.
3. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attivita' commerciali, i predetti soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita' secondo le disposizioni del comma 2.
4. Per gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la base imponibile e' determinata:
a) per le societa' ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;
b) per le societa' ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'art. 8;
c) per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.
5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attivita' commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi".
Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 29 e 30 della legge n. 317 del 1991 :
"Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.
2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.
2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese".
"Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - Le cooperative, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 :
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997 :
"Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33 lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all' art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343 ;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all' art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e del personale di cui all' art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all' art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all' art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , e all' art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384 , percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 , nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
hbis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del comma l dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e) , f) , g) , h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13".
- Si riporta il testo dell' art. 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , come gia' modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998 e ora dal presente decreto:
"Art. 17 (Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti). - 1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove e' ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, e' ridotto per il residuo periodo di applicabilita' del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'art. 9, comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennita' e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi.
3. Ai soggetti che svolgono attivita' produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunita' europee 1 marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Per le cooperative edilizie a proprieta' indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprieta' divisa, la base imponibile e' determinata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2.
5. Per le cooperative sociali di cui all' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima legge, e' deducibile per intero dalla base imponibile.
6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all' art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 , deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile e' pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e' determinata in maniera ordinaria".
- Si riporta il testo dell' art. 31 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , come gia' modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998 e ora dal presente decreto:
"Art. 31 (Primo acconto di imposta). - 1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta e' applicabile, l'acconto di cui all'art. 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, e' pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'art. 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di errori o di omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento della prima rata di acconto, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione entro il termine di versamento della seconda rata di acconto, mediante il pagamento del tributo o della differenza dovuti e degli interessi moratori calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno.
- Si riporta il testo dell' art. 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come gia' modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998 e ora dal presente decreto:
"Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente nelle misure del 2,1, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'art. 31, nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 :
"Art. 10 (Cooperative agricole e della piccola pesca). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da societa' cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonche' mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera c), dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialita' dei loro terreni.
Se le attivita' esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere b) e c) dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.
I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , o la pesca in acque interne".
- Si riporta il testo dell' art. 64 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 64 (Disposizioni finali e transitorie).
- 1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
2. Il comune puo' prorogare fino al 31 dicembre 1999, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 1998.
3. Se il comune si avvale della facolta' di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita', l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all' art. 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e' limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facolta' di recesso del concessionario".