Articolo 5 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 13
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 gennaio 2004
Articolo 5
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, in caso di un rischio serio ad immediato per la salute pubblica o per la sanita' animale, una delle Parti, previa comunicazione, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela della sanita' pubblica o animale.
Le Parti si impegnano a riesaminare al piu' presto le misure di cui al comma 1 mediante consultazione reciproca e, con apposito incontro e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni .
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente