Articolo 8 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 13
Articolo 7
Versione
27 gennaio 2004
Articolo 8
Le disposizioni della presente Convenzione possono essere, se del caso, emendate e modificate previo accordo tra le due Parti.
La presente Convenzione viene redatta in duplice copia in italiano ad in duplice copia in arabo, entrambi i testi fanno fede.

Tunsii Firma il 26 SEP. 1996


Per il Governo della Per il Governo della,
Repubblica italiana Repubblica tunisina


Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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