Articolo 16 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
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Versione
25 dicembre 1997
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Versione
19 novembre 1999
Art. 16. Servizi minimi 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneita' fra regioni, quantita' e standard di qualita' dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilita' dei cittadini, in conformita' al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:
a) ricorso alle modalita' e tecniche di trasporto piu' idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacita' motoria;
b) scelta, tra piu' soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettivita', anche mediante modalita' differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalita'; dovra', in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento. (( 3. Le province, i comuni e le comunita' montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilita' di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. ))
Entrata in vigore il 19 novembre 1999
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