Articolo 11 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
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25 dicembre 1997
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Versione
19 novembre 1999
Art. 11. Servizi lacuali e lagunari 1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda e' trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1 gennaio 2000, previo il risanamento tecnicoeconomico, di cui all' articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnicoeconomico. Il piano e' approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.
3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attivita' relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa e' conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell' articolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non e' emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.
(( 3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell'autorita' marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e disciplina del traffico nell'ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate all'interno della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformita' alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nell'ambito della laguna veneta, il numero massimo delle unita' adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, e' stabilito d'intesa tra l'autorita' marittima e l'ente locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti. ))
Entrata in vigore il 19 novembre 1999
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