Art. 3.
Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574 . La loro applicazione, non deve, pero', comportare scavalcamenti di ufficiali piu', anziani in ruolo.
Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574 . La loro applicazione, non deve, pero', comportare scavalcamenti di ufficiali piu', anziani in ruolo.