Articolo 10 del Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 marzo 1986
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Versione
26 aprile 1986
Art. 10. 1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell' articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 , trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidita' derivanti o meno da causa di servizio ((purche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro)) .
2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di eta' ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.
Entrata in vigore il 26 aprile 1986
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