Articolo 10 del Decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 agosto 1995
Art. 10. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534
Entrata in vigore il 22 agosto 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente