Articolo 3 del Decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238
Articolo 2Articolo 4
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22 agosto 1995
Art. 3. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534
Entrata in vigore il 22 agosto 1995
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