Articolo 8 - Accordo della Legge 2 gennaio 1995, n. 18
Articolo 7Articolo 9
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19 gennaio 1995
ARTICOLO 8
Impegni finanziari
L'UNESCO, l'Agenzia ed il Governo Italiano concorderanno nel contribuire al bilancio del Centro, come specificato nel presente Articolo. Il livello dei contributi dell'UNESCO e dell'Agenzia al Centro, fatti salvi gli stanziamenti di bilancio approvati dai loro organi competenti, non sara' inferiore a quello concordato nello Scambio di Lettere datato 11 dicembre 1990, aumentato del tasso d'inflazione impiegato da ciascuna organizzazione nel calcolo del proprio bilancio. Il Governo Italiano manterra' i propri contributi finanziari al Centro ad un livello non inferiore a quello specificato nel medesimo scambio di Lettere, ovvero a qualsiasi contributo maggiore deciso dal Comitato Direttivo in conformita' con l'Articolo 4 (g). Lo Scambio di Lettere datato 11 dicembre 1990 scadra' alla data in cui entrera' in vigore il presente Accordo.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1995
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