Articolo 7 - Accordo della Legge 2 gennaio 1995, n. 18
Articolo 6Articolo 8
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19 gennaio 1995
ARTICOLO 7
Funzioni del Consiglio Scientifico
Il Consiglio fornira' consulenza al Centro circa i suoi programmi di attivita', tenendo in debito conto le tendenze accademiche, scientifiche, educative e culturali prevalenti a livello mondiale ed attinenti agli obiettivi del Centro. Il Comitato Direttivo ed il Direttore potranno chiedere al Consiglio Scientifico consulenza su questioni piu' specifiche. Il Consiglio adottera' le proprie norme procedurali. Il Consiglio si riunira' di norma una volta l'anno.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1995
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