Articolo 36 bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
Articolo 36Articolo 37 bis
Versione
1 marzo 2008
Art. 36-bis. ((Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa)) (( 1. All' articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 , le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".
2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008";
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I contribuenti hanno la facolta' di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo". ))
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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