Articolo 15 del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
Articolo 14 bisArticolo 16 bis
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28 febbraio 2010
Art. 15. Disposizioni in materia di arbitrati 1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , le disposizioni di cui all' articolo 3, commi 19 , 20 , 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , si applicano dal 1° luglio 2008 e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, e' differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007 , le parole: "al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse. (4)(7)(10) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 12) che i termini di cui al presente articolo 15, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 , ha disposto (con l'art. 1-ter) che i termini di cui al presente articolo 15, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009. --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 1-ter) che i termini di cui al presente articolo 15, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009. --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , a sua volta modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 1-ter)che i termini di cui al presente articolo 15, sono ulteriormente differiti al 30 aprile 2010.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2010
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