Art. 24-sexies. ((Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli Psicologi)) (( 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell' articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 , e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. L' articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , e' sostituito dal seguente:
"articolo 29 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi". ))
2. L' articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , e' sostituito dal seguente:
"articolo 29 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi". ))