Art. 51-quater. (( Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale
di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio)) (( 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 , e' corrisposto con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all' articolo 2740 del codice civile . ))
di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio)) (( 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 , e' corrisposto con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all' articolo 2740 del codice civile . ))