Articolo 28 del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
Articolo 26 bisArticolo 28 bis
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Art. 28. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle
partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. 1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell' articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' differito al ((31 dicembre 2010)) in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo le attivita' che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonche' le misure e le modalita' del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006 , dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , assegnate al Ministero dello sviluppo Economico.
1-bis. A completa attuazione di quanto previsto dall' articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) e' versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attivita', la societa' ISA e' autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la societa' Buonitalia Spa, nonche' ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attivita' svolte dalla societa' Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall' articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla societa' ISA anche le risorse di cui all' articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 .
1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' prorogata l'attivita' della societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta societa' sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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