Art. 6. Proroghe in materia previdenziale 1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su "Previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e' prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti ((. . .)) .
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31)) .
(( 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall' articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 , e' comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo. ))
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31)) .
(( 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall' articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 , e' comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo. ))