Articolo 12 del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
Articolo 11 bisArticolo 18
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10 gennaio 2009
Art. 12. Disposizioni in materia di universita' ed enti di ricerca 1. Gli effetti dell' articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 , gia' prorogati al 31 dicembre 2007 dall' articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 , sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008. ((9)) 2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210 , e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 ; gli organi accademici delle universita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all' articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 , emanati dalle universita' entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l' articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38 . A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006 .
3-bis. All' articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'universita' degli studi della Basilicata, le modalita' di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'universita' medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica".
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 10 novembre 2008, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009."
Entrata in vigore il 10 gennaio 2009
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