Articolo 6 del Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 dicembre 1990
Art. 6. Conferimenti 1. Per l'attuazione delle operazioni di cui all'art. 1, i conferimenti dell'azienda bancaria o di rami di essa effettuati da uno o piu' enti di cui all'art. 1, comma 1, in societa' per azioni, di nuova costituzione o gia' esistenti, bancarie, finanziarie o strumentali alle precedenti devono essere deliberati con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3. In caso di conferimento a societa' di nuova costituzione, lo statuto di quest'ultima si considera parte integrante della deliberazione e deve essere ad essa allegato.
2. La costituzione di societa' per azioni puo' avvenire anche con atto unilaterale da parte di un solo ente pubblico conferente nel rispetto delle norme in tema di costituzione delle societa' per azioni e di quanto previsto dal presente decreto. In tal caso alla deliberazione di conferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5.
3. Negli altri casi, la stima deve essere redatta ai sensi dell' art. 2343, comma 1, del codice civile da un collegio di tre esperti in materia bancaria nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti.
4. In caso di conferimenti da parte di piu' enti ad una medesima societa' ovvero di conferimenti da parte di un ente a piu' societa' ovvero di conferimenti da parte di piu' enti a medesime societa', il tribunale nomina un unico collegio. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale del capoluogo di regione; quando concorrano competenze territoriali di tribunali di piu' regioni provvede il presidente del tribunale di Roma. Agli esperti si applicano le disposizioni dell' art. 64 del codice di procedura civile .
5. L'atto costitutivo della societa' conferitaria, ovvero la delibera di aumento di capitale in caso di conferimento a societa' gia' esistente, deve comunque contenere la determinazione del patrimonio netto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, e la relazione del collegio di cui al comma precedente che attesta l'esistenza di tale patrimonio netto. Non si applica l' art. 2343, commi 3 e 4, del codice civile .
6. Entro trenta giorni dall'accertamento di conformita' di cui all'art. 3, comma 5, l'atto costitutivo ovvero la deliberazione di aumento di capitale della societa' conferitaria sono depositati a cura del notaio o degli amministratori per l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale della societa' conferitaria, insieme alla deliberazione dell'ente conferente con i relativi allegati. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, 2330- bis del codice civile e, in caso di conferimento in societa' gia' esistenti, le disposizioni dell' art. 2411, commi 1 , 2 e 3, del codice civile .
7. In caso di conferimenti tra loro collegati ai sensi del comma 4, la competenza ad ordinare la iscrizione nel registro delle imprese spetta al tribunale il cui presidente ha nominato gli esperti. Il tribunale puo' ordinare l'iscrizione con unico decreto.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1990
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