Articolo 17 del Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 dicembre 1990
Art. 17. Attivita' 1. Alle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 non si applicano le norme che disciplinano l'organizzazione degli enti originari.
2. Tali societa' possono continuare ad esercitare, in conformita' del progetto approvato ai sensi dell'art. 3, le attivita' che gli enti originari erano abilitati a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, in conformita' della relativa disciplina. Le attivita' che ciascuna societa' bancaria puo' esercitare devono essere indicate negli statuti.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente