Art. 4. Trasformazioni 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa possono trasformarsi in societa' per azioni bancarie.
2. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, nella forma di atto pubblico, e deve contenere le indicazioni prescritte per l'atto costitutivo delle societa' per azioni. Lo statuto della societa' e' parte integrante della deliberazione e deve essere a questa allegato.
3. La deliberazione di trasformazione deve altresi contenere la determinazione del patrimonio netto iniziale della societa'. In particolare:
a) il capitale sociale deve essere indicato di norma in misura non inferiore al capitale o fondo di dotazione dell'ente originario, e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione di societa' per azioni bancarie;
b) il residuo del patrimonio netto e' imputato a riserve e fondi mantenendo, ove possibile, le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell'ente originario, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione di norme tributarie. Il complesso del capitale e delle riserve indisponibili per legge e per statuto non puo' essere diminuito salvo che per la quota eventualmente utilizzata a fronte di minusvalenze accertate in sede di trasformazione.
4. La determinazione del patrimonio netto iniziale deve essere corredata da una relazione degli amministratori e dei sindaci e certificata da una societa' di revisione quando l'ente abbia emesso titoli quotati.
5. L'esistenza del patrimonio netto iniziale, come determinato ai sensi del comma 3, deve risultare da una relazione giurata di stima da parte di un collegio di tre esperti in materia bancaria, nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Agli esperti si applicano le disposizioni dell' art. 64 del codice di procedura civile . Non si applica l' art. 2343 del codice civile .
6. Entro trenta giorni dall'accertamento di conformita' di cui all'art. 3, comma 5, la deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, unitamente alla relazione di stima di cui al comma precedente, e' depositata, a cura del notaio o degli amministratori dell'ente, per l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, e 2330- bis del codice civile .
2. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, nella forma di atto pubblico, e deve contenere le indicazioni prescritte per l'atto costitutivo delle societa' per azioni. Lo statuto della societa' e' parte integrante della deliberazione e deve essere a questa allegato.
3. La deliberazione di trasformazione deve altresi contenere la determinazione del patrimonio netto iniziale della societa'. In particolare:
a) il capitale sociale deve essere indicato di norma in misura non inferiore al capitale o fondo di dotazione dell'ente originario, e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione di societa' per azioni bancarie;
b) il residuo del patrimonio netto e' imputato a riserve e fondi mantenendo, ove possibile, le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell'ente originario, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione di norme tributarie. Il complesso del capitale e delle riserve indisponibili per legge e per statuto non puo' essere diminuito salvo che per la quota eventualmente utilizzata a fronte di minusvalenze accertate in sede di trasformazione.
4. La determinazione del patrimonio netto iniziale deve essere corredata da una relazione degli amministratori e dei sindaci e certificata da una societa' di revisione quando l'ente abbia emesso titoli quotati.
5. L'esistenza del patrimonio netto iniziale, come determinato ai sensi del comma 3, deve risultare da una relazione giurata di stima da parte di un collegio di tre esperti in materia bancaria, nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Agli esperti si applicano le disposizioni dell' art. 64 del codice di procedura civile . Non si applica l' art. 2343 del codice civile .
6. Entro trenta giorni dall'accertamento di conformita' di cui all'art. 3, comma 5, la deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, unitamente alla relazione di stima di cui al comma precedente, e' depositata, a cura del notaio o degli amministratori dell'ente, per l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, e 2330- bis del codice civile .