Articolo 9 delle Norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 8Articolo 10
Versione
20 marzo 1976
Art. 9.
(art. 13, comma primo, n. 2), della legge)
Disponibilita' dei mezzi tecnici ed economici e quote minime di libera proprieta' dei veicoli


Ai fini di quanto disposto dall'art. 13, comma primo, n. 2), della legge, le misure minime dei mezzi tecnici ed economici e le quote di libera proprieta' degli stessi sono stabilite come segue:
1) la misura minima dei mezzi tecnici, adeguati all'attivita' da svolgere, di cui l'impresa deve avere la disponibilita', e' costituita dai veicoli aventi la portata utile e le altre eventuali caratteristiche tecniche indicate nelle autorizzazioni rilasciate alla impresa. Ai predetti effetti si intendono nella disponibilita' della impresa i veicoli, non sottoposti a pignoramento o sequestro, di proprieta', in usufrutto, o acquistati con patto di riservato dominio, nonche' quelli presi in locazione con facolta' di compera previo assenso del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Inoltre, per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile superiore a 1500 quintali, e' prescritta la disponibilita', anche a titolo di locazione, di impianti fissi e in particolare di locali di ufficio per l'esercizio della propria attivita';
2) le quote minime di libera proprieta' dei veicoli di cui al precedente n. 1) per i vari gradi di attivita' delle imprese, sono stabilite nella misura del:
a) 20% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile fino a 30 quintali;
b) 30% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile oltre 30 e fino a 300 quintali;
c) 40% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile da oltre 300 e fino a 1500 quintali;
d) 50% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile oltre 1500 quintali.
Per il valore di ciascun veicolo disponibile deve intendersi il relativo prezzo di acquisto risultante dalla prima iscrizione nel pubblico registro automobilistico; per quota libera di ciascun veicolo disponibile in proprieta' deve intendersi la differenza fra il relativo valore come sopra determinato e l'ammontare delle ipoteche eventualmente iscritte sul veicolo stesso.
Maggiori misure di mezzi tecnici ed economici possono essere stabilite dal Ministero dei trasporti, su proposta del comitato centrale per l'albo, per le imprese da iscrivere nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 16 della legge.
Entrata in vigore il 20 marzo 1976