Legge 23 dicembre 1978, n. 943

Commentari5

  • 1Risoluzione del 03/12/2008 n. 471 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 3 dicembre 2008

    Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e\' stato esposto il seguente QUESITO Nel corso del 2002, TIZIO cittadino svedese, si e\' trasferito in Italia per svolgervi la propria attivita\' lavorativa. TIZIO, infatti, aveva concluso un contratto di lavoro dipendente con la filiale italiana della societa\' ALFA, efficace a partire dal 19 agosto 2002. Subito dopo il trasferimento, l\'istante si e\' iscritto, unitamente alla propria famiglia, all\'anagrafe della popolazione residente di .... Il 31 luglio 2007 il contratto con …

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  • 2Risoluzione del 23/03/2001 n. 33 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 23 marzo 2001

    Con nota del 16 gennaio 2001 la Direzione Regionale.... ha trasmesso l\'istanza di interpello presentata dalla societa\' NX S.r.l. ai sensi dell\'art. 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991. Ulteriori elementi istruttori sono stati forniti su richiesta della scrivente a mezzo fax in data 7, 12 e 14 marzo 2001. Fatto La NX S.r.l., che svolge attivita\' di produzione e commercio di materiale refrattario per forni, attraversa un periodo di forte crisi economica - gli ultimi due esercizi si sono chiusi in forte perdita e i ricavi si sono dimezzati negli ultimi cinque anni - determinata dall\'impossibilita\' di reggere il confronto con la concorrenza in un mercato caratterizzato …

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  • 3Circolare del 28/10/1997 n. 281 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III
    Min. Finanze · 28 ottobre 1997

    INDICE - PREMESSA 1 - AMBITO SOGGETTIVO 2 - AMBITO OGGETTIVO 2.1 - Trattamento delle pensioni di fonte estera 2.2 - Annualita\' sanabili 3 - PROCEDIMENTO 3.1 - Dichiarazioni integrative 3.2 - Calcolo dell\'imposta da versare 4 - MODALITA\' DI VERSAMENTO 5 - SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE 6 - EFFETTI DELLA SANATORIA - ALLEGATI : 1) elenco delle principali convenzioni 2) tabella delle "medie annuali dei cambi" 3) tabelle delle aliquote IRPEF PREMESSA La disposizione in oggetto consente ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno omesso di dichiarare, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera tassabili in via definitiva nel nostro Paese, la …

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  • 4Circolare del 08/06/1993 n. 6 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII
    Min. Finanze · 8 giugno 1993

    Con l\'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e\' stato profondamente innovato il trattamento fiscale delle rendite corrisposte in Italia da parte dell\'Assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), con la previsione di una ritenuta alla fonte del 5 per cento, che deve essere operata all\'atto della loro corresponsione dai sostituti d\'imposta (Istituti di credito incaricati ed Amministrazione Postale - Servizio Bancoposta). La approvazione della norma in questione, a seguito della presentazione di un emendamento parlamentare, e\' stata motivata, come si evince dagli atti parlamentari, dalla necessita\' di "sanare un contenzioso che riguarda i …

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  • 5Risoluzione del 11/07/1980 n. 1226 - Min. Finanze - Imposte Dirette
    Min. Finanze · 11 luglio 1980

    La Societa\' per azioni ..... in persona del suo legale rappresentante, con istanza del ....., premesso tra l\'altro, che la societa\' stessa dovra\' procedere alla liquidazione dell\'indennita\' di anzianita\' in favore del Dr. ....., per il servizio prestato dal 1 giugno 1962 al 31 gennaio 1979 e precisato che lo stesso Dr. ....., in data 2 settembre 1974, pur godendo della doppia cittadinanza svizzera e italiana, "si e\' cancellato dall\'anagrafe del comune di Milano per trasferire la propria residenza in Svizzera, ove attualmente risiede", si e\' rivolta alla scrivente per ottenere chiarimenti in merito al trattamento tributario cui sottoporre la menzionata indennita\'. Nel …

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Giurisprudenza15

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  • 1Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2016, n. 8543
    Provvedimento: 8543 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 26107/2011 Cron..8543 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 03/03/2016 Dott. SERGIO DI AMATO Consigliere PU Dott. CAMILLA DI IASI Dott. ANTONIO GRECO Consigliere Rel. Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO Dott. GIUSEPPE CRICENTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26107-2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 127 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende; ricorrente contro 2016 AFOX AG in persona del …
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    • stabile organizzazione·
    • svizzera contro la doppia imposizione·
    • condizioni·
    • compresenza·
    • sufficienza·
    • applicabilità·
    • art. 5 della convenzione italo·
    • redditi prodotti in italia da una società svizzera·
    • esclusione·
    • disponibilità di un agente ìcon potere di rappresentanza·
    • necessità·
    • elemento soggettivo ed oggettivo·
    • tassazione·
    • tributi (in generale)·
    • territorialità dell'imposizione

  • 2Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2015, n. 13729
    Provvedimento: IL PROCESSO M.P.A., impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lombardia 10.7.2008 che, in conferma della sentenza di C.T.P. Milano n. 236/38/2007, ha così ribadito la declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento emesso verso il ricorrente, sul presupposto dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1998. Rilevò invero la C.T.R., a riscontro della documentazione versata in atti, che il contribuente aveva in Italia il centro dei suoi interessi economici, in particolare avendo ivi trascorso oltre 182 giorni e così integrandosi l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 15 e …
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    • art. 2 D.P.R. n. 917/1986·
    • giurisdizione tributaria·
    • convenzione Italia-Svizzera·
    • art. 15 Convenzione Italia-Svizzera·
    • residenza fiscale·
    • art. 4 Convenzione Italia-Svizzera·
    • obbligo di dichiarazione dei redditi·
    • art. 16 Convenzione Italia-Svizzera·
    • centro degli interessi vitali·
    • onere della prova

  • 3Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2015, n. 2912
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI IASI Camilla - Presidente - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - Consigliere - Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere - Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LL LO NI, elettivamente domiciliato in Roma Via Pompeo Magno n. 2/b, presso lo studio dell'Avv.to Grassetti Fabrizio, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.to D'Andrea Silvio, in forza di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello …
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    • cittadini italiani residenti all'estero·
    • assoggettabilità ad irpef·
    • attività prestata in svizzera·
    • alle dipendenze di ferrovie dello stato e poi trenitalia s.p.a·
    • alle dipendenze di ferrovie dello stato e poi trenitalia s.p.a.·
    • fondamento·
    • fondamento.·
    • lavoro dipendente·
    • redditi di lavoro·
    • imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
    • in genere·
    • tributi erariali diretti

  • 4Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2015, n. 677
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - Dott. FEDERICO Guido - Consigliere - Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere - Dott. CRUCITTI Roberta - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OM AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Cliturno n. 51 presso lo studio dell'Avv. Ongaro Franco che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Dominici Remo per procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata. …
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    • residenza anagrafica in italia·
    • criteri alternativi·
    • residenza fiscale·
    • conseguente sottoposizione all'imposizione fiscale italiana·
    • residenza o domicilio ex art. 43 cod. civ·
    • sufficienza·
    • irrilevanza·
    • tributi erariali diretti·
    • imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
    • soggetti passivi

  • 5Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2011, n. 24246
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PIVETTI Marco - Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - Dott. GRECO Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 1554/2008 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IN NI AN; - intimato - sul ricorso 4822/2008 proposto da: IN NI AN, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell'avvocato …
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    • presupposti·
    • esclusione·
    • fattispecie relativa a cittadino residente in svizzera·
    • sufficienza·
    • ritenuta d'imposta·
    • stabile organizzazione nel paese di residenza·
    • nozione·
    • valore determinante·
    • residenza fiscale·
    • iscrizione all'aire·
    • prova dell'assolvimento degli obblighi fiscali nello stato estero·
    • conseguenze·
    • sussistenza nel territorio dello stato italiano del domicilio del cittadino·
    • condizioni·
    • necessità
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
    a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;
    b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.
  • Articolo 2
    Art. 2.
    Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 30 della convenzione di cui alla lettera a) e all'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera b).

  • Protocollo aggiuntivo della Legge 23 dicembre 1978, n. 943
    PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

    alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

    All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni
    supplementari che formano parte integrante della Convenzione.
    Resta inteso:
    a) che, per quanto concerne l'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la
    Convenzione si applichera' a detta imposta;
    b) che le disposizioni del paragrafo i dell'articolo 19 si applicano agli insegnanti italiani occupati in Svizzera, di cui al numero i dello scambio di note 27 novembre 18 dicembre 1973 tra l'Italia e la Svizzera e che gli insegnanti svizzeri in servizio nelle scuole svizzere dell'Italia sovvenzionate in tutto o in parte con fondi pubblici svizzeri sono esonerati dalle imposte italiane per le loro remunerazioni; la disposizione che precede e' applicabile alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1 gennaio 1973 ed abroga
    lo scambio di note 27 novembre 18 dicembre 1973;
    c) che, nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'imposta svizzera sul patrimonio, prelevata in conformita' alle disposizioni della Convenzione, sara' dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 24;
    d) che, in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non
    conforme alla Convezione delle imposte italiane;
    e) che la disposizione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 29 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorita' competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui da' diritto la Convenzione;
    ((e-bis) che, per quanto concerne l'articolo 27:
    (1) lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni;
    (2) le autorita' fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorita' fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 27 della Convenzione:
    (i) l'identita' della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta,
    (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda,
    (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonche' indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
    (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste, (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
    (3) il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il piu' ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non e' verosimile; sebbene il numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i punti da (i) a (v) del numero (2) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» puo' essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralita' di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti);
    (4) lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le parti dovranno essere oggetto di strumenti giuridici separati;
    (5) nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.))

    Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana.


    Per il Governo della Repubblica Per il Consiglio federale italiana: svizzero:
    CESIDIO GUAZZARONI HANS CONRAD CRAMER