Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 novembre 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 novembre 2003 |
Commentario • 1
- 1. Il sistema dei tributi locali tra centralismo ed autonomiaVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 31 marzo 2011
PREMESSA Il decentramento ed il Federalismo. Il c.d. Federalismo Fiscale è un tipo di condivisione e gestione a più livelli delle competenze e degli strumenti fiscali tra i diversi livelli di governo. La sua applicabilità è slegata dalla forma di governo adottata nel territorio. Infatti, è compatibile con la struttura dello stato federale, come con quella dello stato unitario. La finalità perseguita dagli stati che adottano tale modello organizzativo, è quella di raggiungere una migliore efficienza del sistema fiscale, devolvendo alcuni poteri e funzioni ai livelli decentrati di governo. La maggiore efficienza va interpretata nel senso di maggiore corrispondenza tra preferenze dei …
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Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
- Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 122.100 euro per l'anno 2003, di 117.310 euro per l'anno 2004 e di 122.100 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.