Articolo 13 del Decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13
Articolo 12Articolo 14
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12 marzo 1994
Art. 13.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Entrata in vigore il 12 marzo 1994
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