Articolo 31 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903
Articolo 30Articolo 32
Versione
4 marzo 1984
Art. 31.
Accertamento dei requisiti attitudinali

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , al candidato sono proposti, dalla commissione dei selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.
I tests sono predisposti avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati di volta in volta con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro.
I tests di cui al secondo comma sono aggiornati sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

Entrata in vigore il 4 marzo 1984
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