Art. 30.
Accertamento dei requisiti psico-fisici
Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , il candidato e' sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.
Accertamento dei requisiti psico-fisici
Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , il candidato e' sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.