Articolo 30 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903
Articolo 29Articolo 31
Versione
4 marzo 1984
Art. 30.
Accertamento dei requisiti psico-fisici

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , il candidato e' sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Entrata in vigore il 4 marzo 1984
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