Articolo 29 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903
Articolo 28Articolo 30
Versione
4 marzo 1984
Art. 29.
Commissioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

I candidati ai concorsi per allievo agente di polizia, allievo ispettore di polizia, vice commissario di polizia in prova, e per l'ammissione al concorso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi, sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.
Coloro che risultino idonei ai servizi di polizia sono chiamati a sostenere le prove scritte.
Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici con qualifica non inferiore a medico principale, appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.
Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico, che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.
Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 4 marzo 1984
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