Articolo 17 della Legge 3 aprile 1926, n. 2247Abrogato
Versione 12 marzo 1927
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Versione 16 dicembre 2009
Art. 17. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/1979, n. 5066
Provvedimento: Al fine della valida accettazione delle donazioni disposte a favore dell'opera nazionale balilla, l'autorizzazione del capo del governo, prevista dall'art 17 della legge 3 aprile 1926 n 2247, era sostitutiva, ad ogni effetto, delle autorizzazioni richieste per l'accettazione delle donazioni da parte degli enti pubblici di beneficenza e degli enti morali dalle leggi 21 giugno 1896 n 218 e 5 giugno 1850 n 1037. ( V 3540/53; ( V 157/53).*
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facolta del donante·
per inadempimento·
donazione·
risoluzione·
donazione modale·
fascismo·
gil (gioventu italiana del littorio)·
applicabilita·
decorrenza·
termine prescrizionale·
necessita·
esclusione·
autorizzazione del capo del governo·
donazioni a favore dell'opera nazionale balilla·
donazioni concluse sotto il regime del codice civile abrogato
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