Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 52Articolo 54
Versione
25 giugno 1982
Art. 53. Mandato amministrativo o politico

Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non puo' prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si e' presentato come candidato.
Il personale non puo' prestare servizio nella circoscrizione ove e' stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede piu' vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.
Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall' art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 .
Detto personale, ove non si avvalga della facolta' prevista dal comma precedente, e' autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato ed ai servizi di istituto effettivamente svolti.
I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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