Articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 55Articolo 57
Versione
25 giugno 1982
Art. 56. Comando presso altra amministrazione

Il personale di cui al presente decreto legislativo puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni, o enti che svolgono attivita' di polizia.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione.
Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.
Al personale comandato si applica, altresi', per quanto compatibile, la disposizione di cui all' art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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