Articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
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Art. 75. Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.
La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o del reparto.
Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 ((e della commissione per la progressione in carriera)) secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.
Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
Entrata in vigore il 15 marzo 2001
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