Art. 60. Riammissione in servizio
La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto e' disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Non puo' essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermita'. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 9 luglio 1999, n. 284 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1999, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 2.
La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto e' disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Non puo' essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermita'. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 9 luglio 1999, n. 284 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1999, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 2.