Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 64Articolo 66
Versione
25 giugno 1982
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Versione
15 luglio 1999
Art. 60. Riammissione in servizio

La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto e' disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Non puo' essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermita'. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 9 luglio 1999, n. 284 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1999, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 2.
Entrata in vigore il 15 luglio 1999
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