Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 62Articolo 64
Versione
25 giugno 1982
Art. 63. Giudizio complessivo

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.
Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.
L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione de rapporto informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al consiglio di amministrazione, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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