Articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 73Articolo 75
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Art. 74. (( Promozione per merito straordinario dei funzionari. )) 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' professionale e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.
(( 1-bis. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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