Art. 3. Gerarchia 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli ((e alla carriera)) del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: ((funzionari)) , ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo ((o della stessa carriera)) la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) .
4. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo ((o della stessa carriera)) la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) .
4. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.