Articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 71Articolo 73
Versione
25 giugno 1982
>
Versione
1 novembre 1986
>
Versione
29 ottobre 2020
Art. 52. Aspettativa

Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa e' disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.
((Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa)) .
Entrata in vigore il 29 ottobre 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente