Articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 65Articolo 66 bis
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25 giugno 1982
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12 agosto 1990
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21 febbraio 2002
Art. 66. (( (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza) )) (( 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4 , 5 , 6 e 7 , e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 , sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall' articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 . Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. ))
Entrata in vigore il 21 febbraio 2002
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