Articolo 31 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 31 1Articolo 31 ter
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11 giugno 1995
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20 febbraio 2020
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19 maggio 2020
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25 febbraio 2026
Art. 31-bis. (Promozione alla qualifica di ispettore superiore) 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di ((laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno)) . (27)
--------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ,ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera s)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all' articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto".
Entrata in vigore il 25 febbraio 2026
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