Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 50Articolo 52
Versione
25 giugno 1982
Art. 51. Diffida

Il personale di cui al presente decreto legislativo, che contravvenga al divieto previsto dall'art. 50, viene diffidato dal Ministro dell'interno, o dal capo dell'ufficio da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilita' sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.
Il relativo provvedimento e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione.
La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente articolo non preclude l'eventuale azione disciplinare.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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